il Dlgs n.28/2011: obbligo di instalalzione di fonti rinnovabili negli edifici
Dal 31/05/2012 entra in vigore la norma Dlgs n.28/2011 in materia di efficienza energetica per cui c’è l’obbligo di introdurre nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Detta norma è tesa all’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici e vuole cambiare il panorama energetico Europeo: si vuole diminuire sensibilmente i consumi richiesti fino ad arrivare al 50% del fabbisogno attuale, vediamo come.
Impianti termici:
L’articolo 11 sancisce insieme all’allegato 3 che nel 2017, i consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento debbano essere coperti da fonti rinnovabili per il 50%. A tale prescrizione si arriverà gradualmente tramite tre scaglioni: 20% a partire dal 31 maggio 2012, del 35% dall’inizio del 2014 e a partire dal 1 gennaio del 2017 del 50%. Sono soggetti a detta norma le nuove costruzioni, gli edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale, nonché gli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione.
Impianti elettrici:
La potenza di rinnovabili da installare, varierà in base alla superficie dell’edificio moltiplicata per un coefficiente: anche qui si hanno tre scaglioni. Dal 31/05/2012, 1 kW ogni 80 mq, per titoli edilizi successivi alla data e fino a tutto il 2016, 1 kW ogni 65 mq; 1 kW ogni 50 mq dal 2017. Da evidenziare le deroghe sui centri storici con percentuali ridotte del 50%, da una parte e dall’altra la possibilità da parte delle Regioni di incrementare i valori del decreto.
L’eventuale impossibilità tecnica di attenersi, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione, dovrà essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica come da articolo 4, comma 25, del DPR 2 aprile 2009, n. 59, dettagliando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili; l’inottemperanza a detta norma comporterà il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Detto questo rimane solo una cosa da fare: adeguarsi e progredire verso un futuro più sostenibile.
La redazione di iarkhi

