La Direttiva europea 2010/31/CE
Il 1° febbraio 2012 è stata abrogata la direttiva europea 2002/91/CE, sostituita dalla nuova direttiva 2010/31/CE (entrata in vigore il 9 luglio 2010) sulla prestazione energetica dell’edilizia.
Questa nuova direttiva, oltre a riunire le modifiche successive alla precedente 2010/31/CE, accoglie le istanze del piano denominato con la sigla “20-20-20”, proposto dal Consiglio Europeo nel 2007, che fissa i seguenti obiettivi da raggiungere entro il 2020: riduzione dei consumi di energia del 20% mediante un miglioramento dell’efficienza energetica, riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, utilizzo delle fonti rinnovabili per almeno il 20% del consumo energetico globale dell’Unione Europea.
Partendo anche dalla considerazione che il 40% del consumo globale di energia in Europa è legato agli edifici, l’art.1 dichiara che oggetto della direttiva è promuovere “il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi”.
Le principali disposizioni riguardano:
- Metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche, da elaborare a livello nazionale o regionale.
Tale metodologia dovrà tenere conto di (Allegato I):
- Le seguenti caratteristiche termiche effettive dell’edificio, comprese le sue divisioni interne: capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo, elementi di rinfrescamento e ponti termici;
- Impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di isolamento;
- Impianti di condizionamento dell’aria;
- Ventilazione naturale e meccanica, compresa eventualmente l’ermeticità all’aria;
- Impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non residenziale);
- Progettazione, posizione e orientamento dell’edificio, compreso il clima esterno;
- Sistemi solari passivi e protezione solare;
- Condizioni climatiche interne, incluso il clima degli ambienti interno progettato;
- Carichi interni.
- (…)
- Condizioni locali di esposizione al sole, sistemi solari attivi e altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da energia da fonti rinnovabili;
- Sistemi di cogenerazione dell’elettricità;
- Impianti di teleriscaldamento e tele rinfrescamento urbano o collettivo;
- Illuminazione naturale.
- Applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica per edifici nuovi o soggetti ad interventi di ristrutturazione importante, nonché per elementi appartenenti all’involucro edilizio e per impianti tecnici; tali requisiti saranno fissati sulla base di livelli ottimali in funzione dei costi, calcolati dai singoli stati membri sulla base di un quadro metodologico comune.
Per gli edifici di nuova costruzione (indipendentemente dalla superficie) gli Stati membri devono garantire che “prima dell’inizio dei lavori di costruzione, sia valutata e tenuta presente la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza (…), se disponibili: sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o telerinfrescamento; pompe di calore.”
Per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti (indipendentemente dalla superficie), “gli stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici o di loro parti sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica (…) per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.”
- Maggiore diffusione degli edifici a energia quasi zero, definiti come edifici “ ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”. La direttiva impone agli stati membri l’elaborazione di piani nazionali tali che entro il 31/12/2020 tutti gli edifici nuovi siano di questo tipo (la data è anticipata al 31/12/2018 per gli edifici pubblici).
- Certificazione energetica. Gli Stati membri devono elaborare un sistema di certificazione finalizzato al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE); tale attestato deve essere rilasciato per unità immobiliari o edifici oggetto di nuova costruzione, compravendita o locazione (senza limiti di superficie), nonché per edifici pubblici con superficie utile superiore a 500 mq (250 mq a partire dal 9 luglio 2015). Deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati: prestazione energetica, valori di riferimento (es. i requisiti minimi), raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio in funzione dei costi, oltre a informazioni supplementari facoltative.
- Ispezione degli impianti;
- Sistemi di controllo indipendenti per attestati di prestazione energetica e rapporti di ispezione.
Per quanto riguarda il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri, questo dovrà avvenire entro il 9 luglio 2012, mentre la sua applicazione è prevista a partire dal 9 gennaio 2013.
In attesa del recepimento da parte dell’Italia, si possono fare delle considerazioni sulla sua reale applicabilità nel nostro paese: le aziende produttrici del settore potrebbero confrontarsi maggiormente con i professionisti (non solo in fase di vendita) ma soprattutto fare ricerca in collaborazione con le università ed i centri di ricerca; il mondo finanziario ed economico dovrebbe invece intervenire selezionando e favorendo quelle iniziative che portano efficienza e innovazione; per quanto riguarda i meccanismi di incentivazione e sanzionamento, sarebbe importante poter usufruire utilmente degli incentivi offerti, ma anche potenziare il rispetto dei requisiti minimi mediante sanzioni e controlli efficaci.
Infine, cosa importantissima, sarebbe opportuno un adeguamento delle politiche e delle norme territoriali, tale da mettere il progettista in condizioni di operare non solo in termini di vincoli, ma anche di opportunità.
Per la redazione di iarkhi la Dott. Arch. Francesca Righi

